CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XI
Art. 1757
1874 / 3261Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1757