Art. 1757 · Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XI

Art. 1757

1874 / 3261

Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
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