Art. 1761
Rappresentanza del mediatore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1761
Rappresentanza del mediatore.
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La disposizione stabilisce che il mediatore può ricevere un incarico di rappresentanza da una delle parti. Tale potere riguarda esclusivamente gli atti connessi all'esecuzione del contratto che si è concluso con il suo intervento. In questo modo, il mediatore agisce in nome e per conto della parte che gli ha conferito tale specifico incarico.
La norma consente a una delle parti di farsi rappresentare dal mediatore per compiere gli atti necessari a dare esecuzione all'accordo raggiunto grazie alla sua opera.
Si applica al mediatore e alle parti del contratto concluso con il suo intervento.
Due soggetti concludono una compravendita immobiliare grazie all'intervento di un mediatore. Successivamente, l'acquirente conferisce al mediatore l'incarico di rappresentarlo nella consegna materiale dei documenti necessari per dare esecuzione al contratto. Il mediatore compie così l'atto esecutivo in rappresentanza dell'acquirente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.