CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XI
Art. 1758
Pluralità di mediatori.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1758