CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XI
Art. 1754
Mediatore.
In vigore dal 19 apr 1942
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1754