CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XI

Art. 1756

Rimborso delle spese.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
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