CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo X
Art. 1752
Agente con rappresentanza.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1752