CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo X

Art. 1747

Impedimento dell'agente.

In vigore dal 19 apr 1942
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1747

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