Art. 1744
Riscossioni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1744
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In base alla regola generale, l'agente non ha il potere di incassare i crediti per conto del proprio preponente. Tale potere sussiste solo se gli viene espressamente attribuito. Anche qualora abbia la facoltà di riscuotere, l'agente non è comunque autorizzato a concedere sconti sull'importo dovuto né dilazioni nei pagamenti, a meno che non abbia ricevuto una specifica e speciale autorizzazione.
La norma tutela il preponente delimitando i poteri dell'agente nella gestione del denaro e nella modifica delle condizioni di pagamento. In questo modo si evita che l'agente incassi somme o modifichi i crediti aziendali senza il consenso del titolare.
La norma si applica agli agenti di commercio e ai relativi preponenti nell'ambito dei loro rapporti contrattuali e di gestione dei crediti.
Un agente riceve dal preponente l'incarico e la specifica facoltà di incassare le fatture presso i clienti della sua zona. Al momento del pagamento, un cliente chiede di pagare a rate e con una riduzione del prezzo; l'agente non può accordare né lo sconto né la rateizzazione se non ha ricevuto una speciale autorizzazione dal preponente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.