Art. 1744 · Riscossioni.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo X

Art. 1744

1860 / 3261

Riscossioni.

In vigore dal 19 apr 1942
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
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