CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo X
Art. 1744
1860 / 3261Riscossioni.
In vigore dal 19 apr 1942
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1744