CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo X

Art. 1745

Rappresentanza dell'agente.

In vigore dal 19 apr 1942
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente. L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
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