CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo X
Art. 1745
Rappresentanza dell'agente.
In vigore dal 19 apr 1942
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1745