CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. III
Art. 1741
Spedizioniere vettore.
In vigore dal 1 gen 2022
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'.