CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. III
Art. 1737
Nozione.
In vigore dal 1 gen 2022
Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1737