Art. 1737 · Nozione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. III

Art. 1737

1853 / 3261

Nozione.

In vigore dal 1 gen 2022
Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1737