CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. II

Art. 1735

Commissionario contraente in proprio.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell', se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sè le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione. Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sè non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1735

In sintesi

In un incarico di commissione per acquistare o vendere titoli, valute o merci con un prezzo di mercato accertabile, l'incaricato può decidere di comprare direttamente per sé o di vendere beni propri, a meno che il cliente non l'abbia espressamente vietato. Anche diventando controparte, l'incaricato mantiene il diritto a ricevere il proprio compenso. Se il cliente ha stabilito un prezzo preciso, l'incaricato non può comunque approfittarne applicando condizioni peggiori rispetto a quelle del mercato del giorno dell'operazione. In particolare, se compra per sé deve pagare almeno il prezzo di mercato se più alto di quello fissato, e se vende non può richiedere più del prezzo di mercato se questo è inferiore a quello indicato dal cliente.

Perché esiste questa norma

La norma consente al commissionario di rendersi acquirente o venditore in proprio dei beni commissionati quando si tratta di titoli, divise o merci con un prezzo di mercato oggettivo, tutelando al contempo il committente dal rischio di condizioni a lui sfavorevoli.

A chi si applica

Si applica al committente e al commissionario incaricato di operazioni di acquisto o vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente.

Esempio pratico

Un cliente dà mandato a un operatore di vendere una quantità di grano fissando un prezzo di dieci euro al quintale, ma il giorno dello scambio la quotazione ufficiale sale a dodici euro. L'operatore può decidere di acquistare direttamente il grano per sé, ma è obbligato a corrispondere al cliente dodici euro al quintale anziché dieci. In ogni caso, all'operatore spetta la normale provvigione pattuita per l'incarico.

Adempimenti e conseguenze

Il commissionario ha il divieto di praticare un prezzo inferiore a quello di mercato quando acquista per sé (se superiore a quello fissato dal committente) e il divieto di praticare un prezzo superiore a quello di mercato quando fornisce le cose da comprare (se inferiore a quello fissato dal committente).

Domande frequenti

Il commissionario perde il compenso se acquista o vende direttamente i beni per sé?No, il testo stabilisce espressamente che è fatto salvo in ogni caso il suo diritto alla provvigione.
Il committente può impedire al commissionario di rendersi acquirente o venditore diretto?Sì, la facoltà del commissionario è subordinata alla condizione che il committente non abbia disposto diversamente.
Quale prezzo si applica se il valore di mercato varia rispetto a quello fissato dal committente?Se il commissionario acquista per sé non può pagare meno del prezzo corrente se superiore a quello fissato; se invece fornisce lui stesso i beni da comprare non può richiedere più del prezzo corrente se inferiore a quello fissato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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