Art. 1735
Commissionario contraente in proprio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1735
Commissionario contraente in proprio.
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In un incarico di commissione per acquistare o vendere titoli, valute o merci con un prezzo di mercato accertabile, l'incaricato può decidere di comprare direttamente per sé o di vendere beni propri, a meno che il cliente non l'abbia espressamente vietato. Anche diventando controparte, l'incaricato mantiene il diritto a ricevere il proprio compenso. Se il cliente ha stabilito un prezzo preciso, l'incaricato non può comunque approfittarne applicando condizioni peggiori rispetto a quelle del mercato del giorno dell'operazione. In particolare, se compra per sé deve pagare almeno il prezzo di mercato se più alto di quello fissato, e se vende non può richiedere più del prezzo di mercato se questo è inferiore a quello indicato dal cliente.
La norma consente al commissionario di rendersi acquirente o venditore in proprio dei beni commissionati quando si tratta di titoli, divise o merci con un prezzo di mercato oggettivo, tutelando al contempo il committente dal rischio di condizioni a lui sfavorevoli.
Si applica al committente e al commissionario incaricato di operazioni di acquisto o vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente.
Un cliente dà mandato a un operatore di vendere una quantità di grano fissando un prezzo di dieci euro al quintale, ma il giorno dello scambio la quotazione ufficiale sale a dodici euro. L'operatore può decidere di acquistare direttamente il grano per sé, ma è obbligato a corrispondere al cliente dodici euro al quintale anziché dieci. In ogni caso, all'operatore spetta la normale provvigione pattuita per l'incarico.
Il commissionario ha il divieto di praticare un prezzo inferiore a quello di mercato quando acquista per sé (se superiore a quello fissato dal committente) e il divieto di praticare un prezzo superiore a quello di mercato quando fornisce le cose da comprare (se inferiore a quello fissato dal committente).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.