CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. II

Art. 1734

Revoca della commissione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.
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