CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. II
Art. 1734
Revoca della commissione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1734