CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 3

Art. 1730

Estinzione del mandato conferito a più mandatari.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1730

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