CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 3

Art. 1726

Revoca del mandato collettivo.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
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