CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 2
Art. 1721
Diritto del mandatario sui crediti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1721