Art. 1721 · Diritto del mandatario sui crediti.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 2

Art. 1721

1837 / 3261

Diritto del mandatario sui crediti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1721