CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 2
Art. 1721
1837 / 3261Diritto del mandatario sui crediti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1721