CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 3

Art. 1724

Revoca tacita.

In vigore dal 19 apr 1942
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1724

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