CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 2

Art. 1719

Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
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