CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 1
Art. 1714
Interessi sulle somme riscosse.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1714