CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 1
Art. 1715
Responsabilità per le obbligazioni dei terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1715