CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 1

Art. 1716

Pluralità di mandatari.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1716

In sintesi

Se un incarico è affidato a più persone che devono agire congiuntamente, esso non è valido finché tutte non lo abbiano accettato, salvo accordi diversi. Se invece non è specificato l'obbligo di agire insieme, ciascun mandatario è libero di concludere l'affare da solo. In questa seconda ipotesi, il mandante deve informare tempestivamente gli altri mandatari non appena viene a conoscenza della conclusione dell'affare. Infine, se più mandatari hanno comunque operato insieme, rispondono tutti in solido verso il mandante.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la gestione dell'incarico quando viene affidato a più mandatari, distinguendo le regole di validità, esecuzione e responsabilità a seconda che debbano agire insieme o separatamente.

A chi si applica

Si applica a chi conferisce un incarico (mandante) e a due o più soggetti incaricati di svolgerlo (mandatari).

Esempio pratico

Un proprietario incarica due mediatori senza specificare che debbano agire insieme, e uno dei due riesce a concludere la vendita dell'immobile. Il proprietario deve immediatamente avvisare l'altro mediatore dell'avvenuta conclusione per evitare che continui a lavorare inutilmente. Se il proprietario non lo avverte o ritarda la comunicazione, dovrà risarcire all'altro mediatore i danni causati da tale omissione.

Adempimenti e conseguenze

Il mandante ha l'obbligo di avvertire gli altri mandatari appena informato della conclusione dell'affare da parte di uno di essi; in mancanza, deve risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo. I mandatari che hanno operato congiuntamente sono obbligati in solido.

Domande frequenti

Cosa accade se uno dei mandatari incaricati di agire congiuntamente non accetta il mandato?Salvo patto contrario, il mandato non ha alcun effetto se non viene accettato da tutte le persone designate a operare insieme.
Un singolo mandatario può concludere l'affare da solo se il mandato non richiede l'azione congiunta?Sì, se nell'atto non è dichiarato che devono agire congiuntamente, ciascun mandatario ha il potere di concludere l'affare singolarmente.
Quale responsabilità grava sui mandatari che hanno operato congiuntamente?Se più mandatari hanno agito congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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