Art. 1716
Pluralità di mandatari.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1716
Pluralità di mandatari.
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Se un incarico è affidato a più persone che devono agire congiuntamente, esso non è valido finché tutte non lo abbiano accettato, salvo accordi diversi. Se invece non è specificato l'obbligo di agire insieme, ciascun mandatario è libero di concludere l'affare da solo. In questa seconda ipotesi, il mandante deve informare tempestivamente gli altri mandatari non appena viene a conoscenza della conclusione dell'affare. Infine, se più mandatari hanno comunque operato insieme, rispondono tutti in solido verso il mandante.
La norma disciplina la gestione dell'incarico quando viene affidato a più mandatari, distinguendo le regole di validità, esecuzione e responsabilità a seconda che debbano agire insieme o separatamente.
Si applica a chi conferisce un incarico (mandante) e a due o più soggetti incaricati di svolgerlo (mandatari).
Un proprietario incarica due mediatori senza specificare che debbano agire insieme, e uno dei due riesce a concludere la vendita dell'immobile. Il proprietario deve immediatamente avvisare l'altro mediatore dell'avvenuta conclusione per evitare che continui a lavorare inutilmente. Se il proprietario non lo avverte o ritarda la comunicazione, dovrà risarcire all'altro mediatore i danni causati da tale omissione.
Il mandante ha l'obbligo di avvertire gli altri mandatari appena informato della conclusione dell'affare da parte di uno di essi; in mancanza, deve risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo. I mandatari che hanno operato congiuntamente sono obbligati in solido.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.