Art. 1716 · Pluralità di mandatari.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 1

Art. 1716

1832 / 3261

Pluralità di mandatari.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.
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