CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 1
Art. 1716
1832 / 3261Pluralità di mandatari.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1716