CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 1

Art. 1712

Comunicazione dell'eseguito mandato.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1712

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo