CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I

Art. 1707

Creditori del mandatario.

In vigore dal 19 apr 1942
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purchè, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1707

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