CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I
Art. 1706
Acquisti del mandatario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1706