CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1701
Diritto di accertamento dei vettori successivi.
In vigore dal 19 apr 1942
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1701