CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. III

Art. 1702

Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate. Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
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