CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1702
Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1702