Art. 1697
Accertamento della perdita e dell'avaria.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1697
Accertamento della perdita e dell'avaria.
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Il destinatario ha la facoltà di richiedere un controllo sull'identità e sullo stato delle cose trasportate prima che avvenga la riconsegna definitiva. Inizialmente le spese per questa verifica sono a carico del destinatario stesso. Tuttavia, se dal controllo emerge che la merce è andata perduta o ha subito un'avaria, il vettore ha l'obbligo di rimborsare tali spese. L'accertamento segue le modalità previste dall'art. 696 del codice di procedura civile, salvo che la legge disponga diversamente.
La norma tutela il destinatario consentendogli di verificare l'integrità e la corrispondenza delle merci prima della presa in consegna. Inoltre, regola la ripartizione dei costi di verifica a seconda che il danno o la perdita sussistano effettivamente.
Si applica al destinatario delle cose trasportate e al vettore incaricato del trasporto.
Un destinatario attende una consegna di merci e nota possibili anomalie nell'imballaggio prima di accettarla. Decide di far verificare ufficialmente lo stato dei beni a proprie spese prima della riconsegna. Poiché l'ispezione riscontra effettivamente dei danni (avaria), il vettore è tenuto a rimborsargli il costo sostenuto per la verifica.
Il vettore ha l'obbligo di rimborsare le spese di accertamento al destinatario qualora sussista la perdita o l'avaria.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.