Art. 1697 · Accertamento della perdita e dell'avaria.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III

Art. 1697

1813 / 3280

Accertamento della perdita e dell'avaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall' del codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1697