Art. 1697 · Accertamento della perdita e dell'avaria.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. III

Art. 1697

1813 / 3261

Accertamento della perdita e dell'avaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall' del codice di procedura civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1697