CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1697
1813 / 3261Accertamento della perdita e dell'avaria.
In vigore dal 19 apr 1942
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall' del codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1697