CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1692
Responsabilità del vettore nei confronti del mittente.
In vigore dal 19 apr 1942
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1692