CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1689
Diritti del destinatario.
In vigore dal 19 apr 1942
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate.
Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1689