CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. III

Art. 1693

Responsabilità per perdita e avaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1693

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