CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. III

Art. 1698

Estinzione dell'azione nei confronti del vettore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purchè in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1698

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