CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1698
1814 / 3261Estinzione dell'azione nei confronti del vettore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purchè in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1698