CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I
Art. 1703
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1703