CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I

Art. 1703

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1703

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