CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I
Art. 1704
Mandato con rappresentanza.
In vigore dal 19 apr 1942
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1704