CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. III

Art. 1699

Trasporto con rispedizione della merce.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1699

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