CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1694
Presunzioni di fortuito.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1694