CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1694
1810 / 3261Presunzioni di fortuito.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1694