CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. III

Art. 1690

Impedimenti alla riconsegna.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'. Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell' o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell' per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1690

In sintesi

Se il destinatario è irreperibile, rifiuta o tarda a richiedere le merci, il vettore deve chiedere subito istruzioni al mittente. Nel caso in cui sorgano liti tra più destinatari, dubbi sul diritto alla consegna o se il destinatario ritarda a ricevere i beni, il vettore ha la facoltà di depositarli. Se le merci rischiano di deteriorarsi rapidamente, il vettore può farle vendere per conto di chi ne ha diritto. In caso di deposito o di vendita, il vettore ha sempre l'obbligo di avvisare tempestivamente il mittente.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare il vettore e le merci trasportate stabilendo le azioni da intraprendere quando la consegna al destinatario non può avvenire regolarmente o sorgono contestazioni. Serve inoltre a garantire che il mittente sia tempestivamente informato e che le merci non vadano perdute o deteriorate.

A chi si applica

La norma si applica ai vettori che eseguono il trasporto, ai mittenti che spediscono i beni e ai destinatari delle merci trasportate.

Esempio pratico

Un corriere arriva all'indirizzo concordato con un carico di prodotti freschi, ma il destinatario non si fa trovare e non risponde. Trattandosi di merce deperibile, il vettore contatta il mittente e può procedere a far vendere i beni per evitare che marciscano, informando prontamente il mittente dell'avvenuta vendita.

Adempimenti e conseguenze

Il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente in caso di irreperibilità, rifiuto o ritardo a chiedere la riconsegna; può depositare o far vendere le merci in caso di controversie o ritardi nella ricezione; deve informare prontamente il mittente dell'avvenuto deposito o della vendita.

Domande frequenti

Cosa deve fare il vettore se il destinatario è irreperibile o rifiuta la merce?Il vettore ha l'obbligo di chiedere immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le regole previste per tali impedimenti.
Cosa succede se sorgono controversie sul diritto alla riconsegna o se il destinatario ritarda a ricevere le cose?Il vettore può depositare le merci oppure, se si tratta di beni soggetti a rapido deterioramento, può farli vendere per conto dell'avente diritto.
Il mittente deve essere avvisato se il vettore deposita o vende la merce?Sì, il testo stabilisce espressamente che il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita delle cose trasportate.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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