Art. 1690
Impedimenti alla riconsegna.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1690
Impedimenti alla riconsegna.
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Se il destinatario è irreperibile, rifiuta o tarda a richiedere le merci, il vettore deve chiedere subito istruzioni al mittente. Nel caso in cui sorgano liti tra più destinatari, dubbi sul diritto alla consegna o se il destinatario ritarda a ricevere i beni, il vettore ha la facoltà di depositarli. Se le merci rischiano di deteriorarsi rapidamente, il vettore può farle vendere per conto di chi ne ha diritto. In caso di deposito o di vendita, il vettore ha sempre l'obbligo di avvisare tempestivamente il mittente.
La norma mira a tutelare il vettore e le merci trasportate stabilendo le azioni da intraprendere quando la consegna al destinatario non può avvenire regolarmente o sorgono contestazioni. Serve inoltre a garantire che il mittente sia tempestivamente informato e che le merci non vadano perdute o deteriorate.
La norma si applica ai vettori che eseguono il trasporto, ai mittenti che spediscono i beni e ai destinatari delle merci trasportate.
Un corriere arriva all'indirizzo concordato con un carico di prodotti freschi, ma il destinatario non si fa trovare e non risponde. Trattandosi di merce deperibile, il vettore contatta il mittente e può procedere a far vendere i beni per evitare che marciscano, informando prontamente il mittente dell'avvenuta vendita.
Il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente in caso di irreperibilità, rifiuto o ritardo a chiedere la riconsegna; può depositare o far vendere le merci in caso di controversie o ritardi nella ricezione; deve informare prontamente il mittente dell'avvenuto deposito o della vendita.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.