Art. 1690 · Impedimenti alla riconsegna.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. III

Art. 1690

1806 / 3261

Impedimenti alla riconsegna.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'. Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell' o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell' per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1690