CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1687
Riconsegna delle merci.
In vigore dal 19 apr 1942
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1687