CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1683
Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1683