CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. I

Art. 1678

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1678

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