CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1673
Perimento o deterioramento della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1673