Art. 1668
Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1668
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La disposizione disciplina i diritti del committente in presenza di difformità o vizi nell'opera completata dall'appaltatore. Il committente può pretendere l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore oppure ottenere una riduzione proporzionale del prezzo concordato. Qualora l'appaltatore sia in colpa, è possibile richiedere anche il risarcimento dei danni subiti. Infine, se i difetti sono così gravi da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
La norma tutela il committente quando l'opera realizzata presenta difetti o non rispetta gli accordi, offrendo rimedi per correggere i vizi, riequilibrare il valore economico o sciogliere il vincolo contrattuale.
Si applica al committente che ha commissionato l'opera e all'appaltatore incaricato di eseguirla nell'ambito di un contratto di appalto.
Un proprietario commissiona la ristrutturazione di un appartamento, ma al termine dei lavori si riscontrano infiltrazioni d'acqua dovute a una cattiva posa dei tubi da parte dell'impresa edile. Il proprietario può richiedere che l'appaltatore ripari le tubature a proprie spese oppure che riduca il prezzo dell'appalto, oltre a pretendere il risarcimento se l'errore dipende da colpa dell'impresa. Se invece i difetti strutturali compromettono totalmente l'abitabilità dell'immobile, il committente può richiedere la risoluzione del contratto.
L'appaltatore è tenuto a sostenere le spese per l'eliminazione dei vizi o a subire una riduzione del prezzo, oltre a dover risarcire il danno in caso di propria colpa; in presenza di vizi tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla destinazione, si espone alla risoluzione del contratto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.