CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VII

Art. 1668

Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.

In vigore dal 19 apr 1942
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1668

In sintesi

La disposizione disciplina i diritti del committente in presenza di difformità o vizi nell'opera completata dall'appaltatore. Il committente può pretendere l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore oppure ottenere una riduzione proporzionale del prezzo concordato. Qualora l'appaltatore sia in colpa, è possibile richiedere anche il risarcimento dei danni subiti. Infine, se i difetti sono così gravi da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Perché esiste questa norma

La norma tutela il committente quando l'opera realizzata presenta difetti o non rispetta gli accordi, offrendo rimedi per correggere i vizi, riequilibrare il valore economico o sciogliere il vincolo contrattuale.

A chi si applica

Si applica al committente che ha commissionato l'opera e all'appaltatore incaricato di eseguirla nell'ambito di un contratto di appalto.

Esempio pratico

Un proprietario commissiona la ristrutturazione di un appartamento, ma al termine dei lavori si riscontrano infiltrazioni d'acqua dovute a una cattiva posa dei tubi da parte dell'impresa edile. Il proprietario può richiedere che l'appaltatore ripari le tubature a proprie spese oppure che riduca il prezzo dell'appalto, oltre a pretendere il risarcimento se l'errore dipende da colpa dell'impresa. Se invece i difetti strutturali compromettono totalmente l'abitabilità dell'immobile, il committente può richiedere la risoluzione del contratto.

Adempimenti e conseguenze

L'appaltatore è tenuto a sostenere le spese per l'eliminazione dei vizi o a subire una riduzione del prezzo, oltre a dover risarcire il danno in caso di propria colpa; in presenza di vizi tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla destinazione, si espone alla risoluzione del contratto.

Domande frequenti

Cosa può fare il committente se l'opera presenta vizi o difformità?Può chiedere che i vizi vengano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che il prezzo dell'opera venga proporzionalmente diminuito.
Quando è possibile chiedere il risarcimento del danno?Il risarcimento del danno può essere richiesto nel caso in cui sussista la colpa dell'appaltatore.
In quale situazione si può domandare la risoluzione del contratto?La risoluzione del contratto può essere chiesta se le difformità o i vizi sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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