Art. 1668 · Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VII

Art. 1668

1783 / 3261

Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.

In vigore dal 19 apr 1942
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1668